Notizie

19/01/2012

NUOVE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI DIRIGENTE E DEI PREPOSTI


Pubblicati in Gazzetta Ufficiale (11 gennaio 2012) gli accordi approvati in Conferenza Stato-Regioni che definiscono i contenuti della formazione del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. In particolare, gli accordi raggiunti tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano riprendono gli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’Accordo si articola in 12 punti e 2 allegati.

Formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti
Indicazioni di carattere generale: la formazione dell’Accordo non include la formazione  specifica prevista in altre disposizioni di legge (vedi ad esempio la conduzione dei mezzi di sollevamento e trasporto, la conduzione dei generatori di vapore, i lavori in ambienti confinati, ecc…) e l’addestramento. La formazione potrà avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro, e i datori di lavoro sono tenuti ad organizzare i corsi di formazione previa richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici.
Requisiti dei docenti: in attesa delle norme specifiche sui formatori, i docenti devono possedere esperienza almeno triennale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; è considerata esperienza professionale anche lo svolgimento, per almeno un triennio, dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (anche da parte del datore di lavoro).
Organizzazione della formazione: per ciascun corso si dovrà prevedere:
• soggetto organizzatore (che può essere anche il datore di lavoro);
• responsabile del progetto formativo (che può essere anche un docente);
• nominativi dei docenti;
• numero di partecipanti massimo pari a 35;
• registro delle presenze;
• obbligo di frequenza del 90% delle ore;
• tener conto delle differenze di genere, età, provenienza e lingua dei discenti.

Metodologia di insegnamento: si prevede la possibilità di utilizzare metodi di formazione a distanza (e-Learning).

Articolazione del percorso formativo per i lavoratori: sono previsti 2 moduli: il primo di formazione generale (4 ore per tutti i settori); il secondo di formazione specifica (di 4, 8 o 12 ore a seconda del livello di rischio individuato per Gruppo ATECO).

Per il comparto delle costruzioni si stabilisce che la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16 ore-MICS” del Formedil è pienamente rispondente a quanto previsto nell’Accordo, sia per la formazione generale che per quella specifica.

Formazione particolare aggiuntiva per i preposti: oltre al corso per lavoratori, i preposti dovranno frequentare un modulo aggiuntivo di 8 ore.

Formazione dei dirigenti: questa formazione sostituisce quella prevista per gli altri lavoratori ed è strutturata in 4 moduli per una durata minima complessiva di 16 ore.

Attestati: obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste, inoltre verifica finale dell’apprendimento della formazione per i dirigenti e i preposti.

Crediti formativi: il modulo di formazione generale per i lavoratori e i preposti, costituisce credito formativo permanente. Inoltre in caso di:
• costituzione di nuovo rapporto di lavoro: se non cambia il settore produttivo, sono riconosciute come credito formativo, sia la formazione generale che quella specifica; se cambia il settore produttivo costituisce credito formativo solo la formazione generale.
• trasferimento, cambiamento di mansioni, introduzione di nuove tecnologie, attrezzature, sostanze pericolose: in tali casi si riconosce la formazione generale pregressa.
• formazione precedente l’assunzione: in tal caso si riconosce la formazione generale pregressa.
• Inoltre costituisce credito formativo permanente la formazione aggiuntiva per i preposti e la formazione per i dirigenti.

Aggiornamento: per i lavoratori, i preposti e i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

Disposizioni transitorie: in sede di prima applicazione, i preposti e i dirigenti hanno tempo 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo per frequentare i rispettivi corsi di formazione. Per il personale di nuova assunzione il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall`assunzione.
Sono esentati dalla frequenza ai corsi i lavoratori, i preposti e i dirigenti che abbiano frequentato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell`accordo, corsi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Riconoscimento delle formazione pregressa: i lavoratori e i preposti sono esentati dalla partecipazione al corso se hanno già frequentato i corsi previsti nei rispettivi contratti collettivi di lavoro; l’obbligo di aggiornamento per coloro che abbiano ricevuto la formazione da più di 5 anni dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo.

I dirigenti, fermo restando l’obbligo di aggiornamento quinquennale, sono esentati dall’obbligo di frequentare i corsi se alla data di pubblicazione dell’Accordo abbiano già ricevuto, dopo il 14 Agosto 2003, la formazione di cui all’art. 3 del D.M. 16.01.1997 o abbiano frequentato il corso previsto dal modulo A per responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione.


Formazione dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP
Indicazioni di carattere generale: Il corso non ricopre la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque di gestione delle emergenze. L’Accordo si articola in 12 punti e 2 allegati.
Individuazione dei soggetti formatori: l’Accordo individua i soggetti formatori autorizzati allo svolgimento del corso, tra cui le Associazioni sindacali dei datori di lavoro.
Requisiti dei docenti: In attesa delle norme specifiche sui formatori, i docenti devono possedere esperienza almeno triennale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; è considerata esperienza professionale anche lo svolgimento, per almeno un triennio, dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (anche da parte del datore di lavoro).
Organizzazione dei corsi: Per ciascun corso si dovrà prevedere:
• individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;
• un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
• tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
• assenza ammessa: massimo 10% del monte orario complessivo.
Metodologia di insegnamento e apprendimento: si prevede la possibilità di utilizzare metodi di formazione a distanza (e-Learning).
Articolazione del percorso formativo: i percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: basso 16 ore, medio 32 ore, alto 48 ore (per Gruppo ATECO).
Valutazione e certificazione: obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste, inoltre verifica finale dell’apprendimento della formazione.
Aggiornamento: l’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo), ha durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio: basso 6 ore, medio 10 ore, alto 14 ore. I datori di lavoro che non hanno mai partecipato a corsi di formazione, il primo termine di aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione in G.U. dell’Accordo.

Crediti formativi: Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver svolto alla data di pubblicazione in G.U. dell’Accordo una formazione conforme ai contenuti del D.M. 16/01/1997 e gli esonerati alla frequenza ai corsi ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 626/1994. Per questi soggetti è previsto l’obbligo di aggiornamento periodico.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che abbiano svolto i corsi di formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 (nuova formazione RSPP).

Adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività: In caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP, deve espletare il corso di formazione entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Disposizioni transitorie: non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione secondo l’Accordo, coloro che abbiano frequentato, entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo e rispettosi dell’art.3 del D.M. 16/01/1997.

 

Notizie

23.01.2012

SISTRI – ENNESIMA PROROGA AL 30 GIUGNO 2012

La data di avvio al SISTRI è stata nuovamente spostata. Si partirà il 30 giugno 2012, senza distinzione tra imprese.


20.01.2012

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”

Come tutti gli anni, l’INAIL premia le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro


20.01.2012

Attività di recupero rifiuti in forma semplificata - presentazione alla Provincia Competente di Garanzia finanziaria

Presentazione della garanzia finanziaria per le imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in forma semplificata (art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)


19.01.2012

NUOVE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI DIRIGENTE E DEI PREPOSTI

Gli accordi approvati in Conferenza Stato-Regioni definiscono i contenuti della formazione del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e quelli lavoratori, dei dirigenti e dei preposti


11.01.2012

MUD 2012: NUOVI MODULI, MA NON PER TUTTI

Con il DPCM del 23/12/2011 è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per il 2012


11.01.2012

PROROGA SISTRI

Il SISTRI partirà il 2 aprile 2012


28.12.2011

INAIL - Finanziamenti per la sicurezza

In attuazione dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati stanziati da INAIL 205 milioni di Euro, ripartiti su base regionale.


22.12.2011

PROROGA DI UN ANNO SULL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NTA DEL PTA

Nella Deliberazione Leg. approvata dall'Assemblea Leg. Reg. nella seduta del 20 dicembre 2011 n. 66 è stata approvata la proroga del PTA


21.12.2011

JESI E LA SUA VALLE PUBBLICA UN ARTICOLO SULL'EVENTO ORGANIZZATO DA IGIENSTUDIO SUL PTA


15.12.2011

INTERVISTA DEL SOLE 24 ORE A IGIENSTUDIO SUL PTA


01.12.2011

LE IMPRESE MARCHIGIANE CHIEDONO CAMBIAMENTI AL NUOVO PTA

Una ampia e qualificata presenza all'iniziativa promossa da Igienstudio sul Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche


25.11.2011

IGIENSTUDIO INCONTRA I CLIENTI SUL PTA E BRINDA AI 25 ANNI DI ATTIVITA'

Un incontro di approfondimento sul Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche


07.10.2011

IGIENSTUDIO: IERI E OGGI

Da sempre al fianco dei clienti nella tutela dell'ambiente, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'igiene degli alimenti.


19.09.2011

PTA DELLA REGIONE MARCHE: CRITICITA' E SUGGERIMENTI

a cura del gruppo di lavoro AMBIENTE


07.09.2011

I 25 ANNI DI IGIENSTUDIO

Editoriale di Costantino Ricci


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